8 dicembre 1953

Decreto “Pia Unione Oblate di Nazareth”

ALBERICO SEMERARO 

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA 

VESCOVO DI ORIA 

DECRETO PER LA “PIA UNIONE DELLE OBLATE DI NAZARETH”

Volendo costituire e fondare in questa Nostra Diocesi una Comunità femminile

di anime consacrate a Dio per il servizio di assistenza materiale e spirituale alle

opere diocesane già esistenti ed in quelle che potranno in seguito sorgere;

avendo già da tempo associate alcune giovani di buono spirito e con inclinazione

allo stato religioso che già vivono in comune ed osservano una regola

quotidiana, nell’intento di santificare la loro vita con la imitazioni della Vergine

SS.ma a Nazareth e sotto la sua particolare protezione;

avendo detta prova dato risultati soddisfacenti da parte degli elementi associati

proposti nel servizio di diversi uffici in cui hanno manifestato grande spirito di sacrificio;

dopo aver a lungo meditato su tale progetto, invocato il lume dello Spirito Santo

e l’intercessione di Maria SS.ma con le nostre preghiere, ed avendo preso

consiglio da Maestri particolarmente competenti in tale materia;

con la nostra autorità ordinaria e col presente decreto erigiamo la

“PIA UNIONE DELLE OBLATE DI NAZARETH”

con diritto alle associate di tale appellativo e di indossare un abito comune che le contraddistingue secondo le forme e i distintivi da Noi scelti od approvati.

Dichiariamo inoltre che la Pia Unione Diocesana delle Oblate di Nazareth ha

come fine di essere a disposizione piena e totale del Vescovo della Diocesi di

Oria per aiutare con le preghiere e con il proprio sevizio tutte quelle attività ed

opere diocesane nelle quali il Vescovo riterrà opportuno adibirle sia stabilmente

sia occasionalmente come verrà indicato particolarmente nelle regole delle stessa Pia Unione.

Il Vescovo, secondo il suo giudizio, sceglierà uno dei membri associati che dia

maggiore affidamento per capacità spirituali, morali ed intellettuali come

Direttrice della Pia Unione col titolo di Superiora che, secondo lo stesso

giudizio del Vescovo, potrà in qualsiasi momento e per qualsiasi giusta

ragione, essere sostituita da altro soggetto nella direzione della Pia Unione.

Sarà anche cura del Vescovo scegliere ed incaricare un Sacerdote Diocesano

che possa assicurare e guidare l’assistenza spirituale di dette Oblate.

Col presente decreto concediamo alla Pia Unione delle Oblate di Nazareth tutti

i diritti e privilegi inerenti alle Pie Unioni.

Data dal nostro Palazzo Vescovile, 8 Dicembre 1953

VI anno del nostro Episcopato

IL VESCOVO DI ORIA – F.to: +Alberico Semeraro

IL CANCELLIERE VESCOVILE – F.to: Sac. Vincenzo Baldari

prot. 277/53


7 ottobre 1974

Decreto di diritto diocesano dell’Istituto Religioso “Oblate di Nazareth”

ALBERICO SEMERARO

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI ORIA

CONGREGAZIONE RELIGIOSA DI DIRITTO DIOCESANO “OBLATE DI NAZARETH”

Avendo conseguito il “NULLA-OSTA” della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari (Rescritto n.DD. 1721-1/74, del 28 giugno 1974), col presente decreto di Autorità Ordinaria erigiamo canonicamente, a norma del Can.492 C.J.C. la Pia Associazione comunemente denominata “OBLATE DI NAZARETH”, in Congregazione Religiosa di Diritto Diocesano con Casa Madre in Oria, sotto il titolo di Oblate di Nazareth.

In conseguenza del presente Decreto ed a norma delle Istruzioni della medesima Sacra Congregazione, disponiamo quanto segue:

  1. Il tempo di precedenza di professione religiosa nella Congregazione e parimenti il tempo di probandato nella stessa, è da computarsi, a tutti gli effetti canonici, quello che la sodale ha trascorso nella Pia Associazione.
  2. Le case già legittimamente fondate in qualsiasi località già prima dell erezione in Congregazione Religiosa, diventano membri della nuova Congregazione Religiosa.
  3. Per quanto riguarda l’emissione della professione religiosa, nella attuale circostanza, da parte delle Sorelle già aderenti alla Pia Associazione, si devono osservare le seguenti norme: La Sorella assegnata all’ufficio di Madre Generale emetta la professione perpetua nelle nostre mani secondo la formula stabilita nelle Costituzioni; ad altre invece, sia Superiore che sottoposte, pronunziano nelle mani della Superiora Generale o di quella da lei delegata i Voti temporanei o perpetui, con lo stesso procedimento col quale emettevano la professione nella Pia Associazione.
  4. I beni temporali che la Congregazione possiede siano sistemati in forma che per il diritto civile sia sicura e legittimamente riconosciuta.
  5. Nelle Costituzioni delle Oblate di Nazareth devono inserirsi gli  emendamenti richiesti dalle Sacra Congregazione, nella forma che dalla stessa sarà approvata.
  6. Di copie autentiche di questo Decreto, una sarà conservata nello Archivio Diocesano di questa Rev. Curia Vescovile, una nell’Archivio della Congregazione delle Oblate di Nazareth, mentre una terza sarà rimessa alla S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari.

Oria, 7 ottobre 1974, Festa della Madonna del Rosario.

IL VESCOVO DI ORIA – F.to: +Alberico Semeraro

IL CANCELLIERE VESCOVILE – F.to: Sac. Vincenzo Baldari

prot. 4254/74


1° maggio 1984

Decreto di diritto pontificio dell’Istituto Religioso “Oblate di Nazareth”

SACRA CONGREGATIO

PRO RELIGIOSIS

ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

Prot. n. O. 27 – 1/84

DECRETO

L’Istituto, le cui Sodali sono chiamate “Oblate di Nazareth” e la cui casa principale si trova nella Diocesi di Conversano, nacque nell’anno 1950 ad opera di Alberico Semeraro, allora Vescovo di Oria, con il precipuo fine apostolico di educare la gioventù e di prestare assistenza agli anziani.

Annoverando l’Istituto molte Sodali ed essendo diffuso in varie diocesi, la Superiora Generale, validamente appoggiata dalle lettere commendatizie degli Ordinari dei luoghi interessati, ha rivolto supplici preghiere perché lo stesso venga costituito e dichiarato Istituto di diritto pontificio.

Il SS.mo Signore nostro Padre Giovanni Paolo II, nel giorno 5 di gennaio di quest’anno 1984, udito il voto favorevole del Sacro Dicastero per i Religiosi e gli Istituti Secolari, si è degnato di acconsentire alle preghiere presentate dalla Superiora Generale.

Pertanto lo stesso Sacro Dicastero, con questo Decreto, dichiara di diritto pontificio l’Istituto “Oblate di Nazareth” e prescrive che da tutti sia riconosciuto come tale.

Nonostante qualsiasi cosa contraria.

Dato a Roma, dalla Sede della Sacra Congregazione per il Religiosi e gli Istituti Secolari, il giorno 1° Maggio dell’anno del Signore 1984

f.to: Mons. Vincenzo Fagiolo

f.to: Padre Basilio M. Heiser OFMC